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Confcooperative Modena

Conversione in legge DL “Aiutiquater” – norme in materia di ambiente e di energia

Pubblicata in G.U. 17 gennaio 2023, n.13 la legge in oggetto (di cui alleghiamo il testo), che converte in legge il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica di cui segnaliamo in sintesi alcune disposizioni in merito a

• CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA E CARBURANTI
• ACCISE E IVA CARBURANTI
• RATEAZIONE BOLLETTE
• CONTRIBUTO TERZO SETTORE
• REGIME DI MAGGIOR TUTELA UTENZE GAS
• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI

Viene confermata la proroga dei bonus per le imprese, in particolare i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 che vengono riconosciuti in egual misura anche per il mese di dicembre 2022.

Si dispone inoltre sui crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), che possano essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo 2023 quindi i beneficiari dei crediti d’imposta non ancora fruiti, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate relativa comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Ricordiamo che la Legge n.176 del 2022 (Legge di bilancio) ha previsto aumenti di credito d’imposta:
• al 45% (in luogo del 40%) per le imprese energivore, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed e utilizzata nel primo trimestre 2023;
• al 35% (in luogo del 30 per cento) per imprese diverse dalle energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
• al 45% per cento (in luogo del 40%) per imprese gasivore, in misura pari alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
• al 45% (in luogo del 40%) per imprese non gasivore, in misura pari alla spesa sostenuta per l’acquisto per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Per quanto concerne l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022, vengono prorogati al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo del credito d’imposta con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

In riferimento alle disposizioni in materia di accisa vengono rideterminate le quote di alcuni carburanti :
• benzina, 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
• oli da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
• gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
• gas naturale usato per autotrazione:, zero euro per metro cubo;

L’aliquota IVA applicata al gas naturale per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

La norma conferma le misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette, quindi la rateizzazione: le imprese residenti in Italia possono richiedere da un minimo di 12 a un massimo di 36 rate mensili per gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Rammentiamo che:
• per la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori con modalità da definire in un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico;
• il tasso di interesse eventualmente applicato non potrà superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
• sarà possibile ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace e chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace;
• la rateizzazione decade in caso di inadempimento nel pagamento di due rate anche non consecutive;
• La fruizione del piano di rateizzazione è alternativa al beneficio dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non;

Si segnala inoltre l’incremento da 120 milioni di euro a 170 milioni di euro – 50 milioni di euro per l’anno 2022 – del fondo destinato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore elencati nella norma, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

Slitta a partire dal 10 gennaio 2024 la cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas in precedenza fissata al 1° gennaio 2023.

A riguardo degli incentivi per l’efficientamento energetico viene confermata la rimodulazione delle aliquote delle detrazioni del superbonus in quattro scaglioni:
• 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, sulle unità immobiliari delle persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, purché al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%
• 90% per quelle sostenute fino a tutto il 2023, compresi gli edifici unifamiliari purché siano abitazioni principali ed il reddito del contribuente non sia superiore a 15.000 euro;
• dal 70% al 65% rispettivamente per il 2024 e il 2025.

Viene innalzato il limite – da due a tre – del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio: dopo la prima cessione il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati – banche, intermediari e assicurazioni – . È previsto che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito.

In allegato decreto legge

All. 1 circ. n. 2 – 2023 – conversione decreto-legge 176-aiuti-quater-testo-coordinato