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Costituire una cooperativa

Quali elementi di base bisogna avere?

Innanzitutto è necessario focalizzare attentamente l’idea imprenditoriale. In particolare andrà analizzata la situazione di chi vuole creare la nuova impresa rispetto alla motivazione, ai futuri soci, alle proprie competenze, al progetto.
Domande chiave:

  • quali sono i punti forti su cui fare affidamento per il successo del progetto?
  • quali sono i punti deboli sui quali impegnarsi per migliorare?
  • quali sono le caratteristiche forti dei futuri soci?
  • quali sono le caratteristiche deboli?
  • come affrontarle?
  • esiste coerenza fra la professionalità dei soci e l’oggetto sociale?
  • quali sono le azioni prioritarie da affrontare?

In un secondo momento si dovrà iniziare a costruire il progetto cooperativo valutando gli aspetti commerciale (studiare la futura clientela ipotizzabile, analizzare i concorrenti, ecc.) finanziario (valutare le possibili entrate/uscite, ecc.) e giuridico (individuare la forma cooperativa più adeguata ed il relativo statuto).

Infine potrà essere avviata la creazione della cooperativa individuando strumenti, insediamento, procedure, ecc. In particolare si dovrà procedere all’atto costitutivo, alla dotazione dello statuto e dell’eventuale regolamento interno. In pratica dovranno essere avviate le procedure giuridiche e quelle finanziarie oltre alla organizzazione dell’insediamento. Infine si darà avvio alla cooperativa effettuando i primi passi che permetteranno di valutare i risultati rispetto alle attese.

Quali principi e valori caratterizzano la cooperativa?

Principio mutualistico: reciproco sostegno dei soci per realizzare tutto quello che non sarebbe possibile individualmente, tale principio è l’elemento fondante che si ritrova in ogni tipo di cooperativa.
Una testa un voto: la cooperativa è l’unica forma imprenditoriale nella quale ogni socio ha uguale diritto di partecipare alle scelte di comune interesse. Tutti i soci hanno uguale diritto ed uguali obblighi
Solidarietà e mutualità intercooperativa e verso l’esterno: tra le cooperative si attuano forme di solidarietà al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese sul mercato. A tal scopo tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione.

Apertura delle proprie strutture: chiunque condivida i principi mutualistici e possieda i requisiti richiesti dalla cooperativa può chiedere di diventare socio.

La natura non speculativa: i soci uniti in cooperativa soddisfano i propri interessi personali e professionali, inoltre autogestiscono la propria impresa avvantaggiandosi dei risultati positivi. Nelle altre società lo scopo è la realizzazione del lucro e gli utili di esercizio vengono attribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute Nelle cooperative invece, gli avanzi di gestione sono patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività d’impresa, alla istituzione di servizi comuni, alla formazione ed elevazione delle capacità professionali dei soci.

L’impresa cooperativa è … una società molto particolare!

Le cooperative hanno uno scopo mutualistico e non di lucro, che consiste nell’assicurare ai soci il lavoro, beni di consumo, o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. Nelle altre società, inoltre, gli utili di esercizio vengono distribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute, mentre nelle cooperative gli avanzi di gestione rimangono nel patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività d’impresa ed alla istituzione di servizi comuni.

Variabilità del capitale sociale, che aumenta o si riduce in relazione all’ingresso o all’uscita dei soci, senza che ciò comporti problemi di modifica statutaria.
Importanza delle persone dei soci, i quali devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi in relazione alle varie tipologie cooperative (consumatori, lavoratori, produttori agricoli, ecc.).
Democraticità della partecipazione dei soci alle assemblee, nelle quali ogni socio persona fisica ha un solo voto, a prescindere dall’eventuale possesso di ammontari diversi di quote od azioni nel capitale sociale.

Radicamento sul territorio, che consente di creare occupazione locale e di sviluppare la comunità sociale.

Come si costituisce una società cooperativa

Per realizzare la volontà di cooperare si costituisce la cooperativa con atto pubblico e con la partecipazione di almeno 3 soci. I soci, dopo aver definito gli scopi sociali e il nome, danno vita alla cooperativa attraverso un Atto Costitutivo che va redatto a cura di un notaio.

Lo statuto della società, che contiene gli scopi, disciplina il funzionamento della cooperativa e stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, è parte integrante dell’Atto Costitutivo.

Quest’ultimo deve altresì indicare:

  1. i dati anagrafici dei soci;
  2. la denominazione e la sede della società;
  3. l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci, quindi con l’indicazione del settore nel quale si intende esercitare l’attività economica (la specificazione dell’oggetto sociale è uno dei fattori determinanti per l’appartenenza del socio alla società);
  4. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale e i versamenti iniziali eseguiti;
  5. il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
  6. i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  7. le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
  8. le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  9. le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
  10. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  11. il numero dei componenti del collegio sindacale;
  12. la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  13. l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
I regolamenti interni

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci.
I regolamenti, se non parte integrante dell’Atto Costitutivo, devono essere approvati con la maggioranza dell’assemblea straordinaria.
Nelle cooperative di lavoro è richiesto dalla Legge n. 142/2001 l’adozione di un regolamento che definisca le modalità del lavoro in cooperativa.
Tale regolamento approvato dall’assemblea va depositato alla Direzione Territoriale del Lavoro.