
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina Decreto Legge 21/03/22 n. 21
Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, sono state adottate le misure urgenti per:
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- contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
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- fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all’esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all’anno termico 2022-2023;
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- contenere l’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato italiano.
Riportiamo di seguito le disposizioni di maggiore interesse.
TITOLO I – CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
La norma prevede per i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto:
a) una rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio nella misura di
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- 478,40 euro per 1000 litri per la benzina
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- 367,40 euro per 1000 litri e per il gasolio usato come carburante
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b) la non applicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4 -bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise (d.lgs. n. 504 del 1995)
Bonus carburante ai dipendenti
La norma prevede la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono (per l’ammontare di 200 euro a dipendente), alla formazione del reddito.
TITOLO II – MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL’ENERGIA E DEL GAS
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, la norma riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM del MiSE 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore
La norma incrementa il credito di imposta già riconosciuto per le imprese energivore e gasivore prevedendo un aumento:
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- dal 20% al 25 % per il credito di imposta di cui articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
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- dal 15% al 20% per il credito di imposta, fissato dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
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Bonus sociale elettricità e gas
La disposizione estende la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus per elettricità e gas. Tali bonus, volti a sterilizzare gli aumenti delle bollette, sono attualmente previsti in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale (famiglie con ISEE fino a 8.265 euro; famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro; percettori di reddito o pensione di cittadinanza; clienti domestici affetti da grave malattia; clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita).
Con la nuova disposizione, in particolare, per il periodo 1° aprile 2022 31 dicembre 2022, si innalza la soglia ISEE dagli attuali 8.265 euro a 12.000 euro.
Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi
La norma prevede norme per assicurare la trasparenza dei prezzi dei carburanti che consentono di chiedere “dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni”; senza riscontro si procede con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a
200.000 euro. Un’unità di missione del Mise si occuperà delle attività istruttorie, mentre Arera del monitoraggio.
TITOLO III – SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, si prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.
Si abilita, inoltre, SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le modalità dello schema di Garanzia Italia al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia.
Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
La disposizione, al comma 1, prevede la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore ed alle imprese a forte consumo di gas.
I crediti sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità attuative.
Imprese energivore di interesse strategico
La norma rinvia ad un dpcm la definizione delle modalità per il rilascio di garanzie da parte di SACE S.p.a. per imprese che gestiscono stabilimenti industriali considerati di interesse strategico, fino al 90% dell’importo concesso.
Ferrobonus e marebonus
La disposizione rifinanzia le misure Ferrobonus e Marebonus con 19,5 e 19 milioni di euro rispettivamente.
Clausola di adeguamento corrispettivo
La norma introduce disposizioni a sostegno del settore dell’autotrasporto prevedendo meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dei contratti stipulati per i servizi di trasporto e modalità di pagamento, con riferimento alle variazioni dei costi del carburante.
Contributo pedaggi
La disposizione prevede uno stanziamento per complessivi 20 milioni di euro finalizzati alla riduzione dei pedaggi autostradali.
Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura (impiego del digestato)
La disposizione è finalizzata ad equiparare il digestato anaeroboico ai fertilizzanti di origine chimica, rinviando ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparato.
Revisione prezzi
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la disposizione riconosce al MIMS la possibilità di un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto in favore delle stazioni appaltanti in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi – rifinanziato a questo proposito con 120 milioni di euro.
Viene rifinanziato con 200 milioni di euro il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.