Back to top

Confcooperative Modena

Parmigiano Reggiano: stop alle imitazioni a Singapore e in Colombia

Nuovo successo del Consorzio del Parmigiano Reggiano, incaricato della tutela della dop in tutto il mondo.

Il giudice dell’Alta Corte di Singapore ha respinto il ricorso di Fonterra Brands (filiale interamente controllata da Fonterra Co-operative Group Limited, società cooperativa multinazionale con sede in Nuova Zelanda) che, in seguito alla registrazione nel paese del nome Parmigiano Reggiano come Indicazione Geografica, ha presentato un’istanza per richiedere che il termine “Parmesan” non venisse considerato una traduzione del nome della dop.

Scopo dell’azienda era limitare la portata della protezione dell’ig Parmigiano Reggiano al fine di commercializzare senza contestazioni a Singapore, con il nome “Parmesan”, un formaggio con il marchio “Perfect Italiano”, che adotta i colori del tricolore italiano sulla sua confezione, benché prodotto in Nuova Zelanda e/o Australia.

Il Consorzio si è subitaneamente opposto, ottenendo una decisione favorevole dall’ufficio Ipos (Intellectual Property Office of Singapore). L’appello da parte di Fonterra Brands davanti all’Alta Corte di Singapore è stato rigettato: il giudice ha stabilito che “Parmesan” va considerato una traduzione di “Parmigiano Reggiano”, come dimostrato dal Consorzio.

«A Singapore il Consorzio ha riportato un’altra importante vittoria nella sua lotta globale contro l’uso illegittimo del termine Parmesan – dichiara Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – La decisione della dell’Alta Corte di Singapore rappresenta un risultato importante per il sistema delle Indicazioni Geografiche nel Sud-Est asiatico, poiché viene ribadita l’importanza fondamentale del legame tra prodotto, territorio e Denominazione di Origine.

L’azione del nostro Consorzio viene portata avanti nell’interesse sia di tutta la filiera del Parmigiano Reggiano, sia dei consumatori nel mondo, che da oggi anche a Singapore non correranno più il rischio di essere ingannati al momento dell’acquisto. Stiamo portando avanti una battaglia per costruire una strategia più ampia a livello globale, che vada a beneficio non solo della dop Parmigiano Reggiano, ma di tutte le Indicazioni Geografiche; è una lotta che non terminerà a breve e che richiederà coraggio e dedizione, ma non per questo smetteremo di affrontarla».

Nelle settimane scorse era stato fermato il sesto tentativo del gruppo Alpina di registrare il marchio “Parmesano” in Colombia. La Sovrintendenza all’Industria e al Commercio ha emesso un provvedimento per la tutela delle Indicazioni Geografiche nel paese latino-americano, negando la registrazione del marchio misto “Alpina Parmesano Snack” sulla base della Denominazione d’Origine Protetta.

Questa decisione conferma dunque l’importanza dell’Accordo di Libero Scambio concluso dall’Unione europea con Colombia, Perù ed Ecuador, che ha consentito di riconoscere la protezione della dop Parmigiano Reggiano nei paesi andini.

La Sovrintendenza, ribadendo così la decisione emessa in prima istanza, ha infatti ritenuto che la protezione delle Denominazioni d’Origine sia sufficientemente ampia da far sì che l’impedimento alla registrazione non si limiti alla semplice riproduzione letterale del loro nome, ma anche a qualsiasi tipo di imitazione, anche solo evocativa.

Pertanto, ha stabilito che il marchio richiesto, rivendicato per latte, prodotti lattiero-caseari e specialmente snack a base di formaggio, includendo la parola “Parmesano” fosse evocativo della dop Parmigiano Reggiano e quindi non registrabile.

In risposta alle argomentazioni di Alpina, la Sovrintendenza ha sottolineato che il termine “Parmesano” non può essere considerato di uso comune nel commercio per identificare qualsiasi tipo di formaggio, poiché l’articolo 220 della Decisione Andina 486 del 2000, ovvero la normativa applicabile in Colombia e nella Comunità Andina in materia di proprietà intellettuale, stabilisce che le Denominazioni d’Origine non sono considerate comuni o generiche finché la loro protezione sussiste nel paese d’origine.

Inoltre, la Sovrintendenza ha ritenuto che il marchio richiesto fosse potenzialmente ingannevole (articolo 135 (i), Decisione Andina 486) poiché, a causa del prestigio e fama del Parmigiano Reggiano nel mercato alimentare, l’inserimento della parola “Parmesano” potrebbe indurre in errore i consumatori su origine e caratteristiche del prodotto di Alpina.

È stato dunque fermato l’ennesimo tentativo di approfittare indebitamente della notorietà, qualità e caratteristiche di eccellenza della dop, che può essere prodotta esclusivamente nella sua zona d’origine: le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno.

Nel 2008 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che solo il formaggio Parmigiano Reggiano dop può essere venduto con la denominazione Parmesan all’interno dell’Unione europea.

Tuttavia, la normativa che protegge il nome Parmigiano Reggiano all’interno dell’Ue non vale in tutti i paesi del mondo, aprendo la porta a usi non corretti del nome per formaggi prodotti negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il Consorzio stima che il giro d’affari del falso Parmesan fuori dall’Unione europea sia di 2 miliardi di euro, circa 200 mila tonnellate di prodotto, ossia oltre tre volte il volume del Parmigiano Reggiano esportato.