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Confcooperative Modena

Modello Unico Dichiarazione rifiuti MUD 2023

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il nuovo “Modello Unico Di Dichiarazione Ambientale (MUD)” per l’anno 2023. Il nuovo modello sostituisce quello fino ad ora impiegato.

Quest’anno la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

Con specifico riferimento alla comunicazione RIFIUTI, i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD sono i seguente:

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

• Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

• Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

• Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 Lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;

• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi

• I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

– Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;

– Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, deI D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli Enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti

– Le imprese e gli Enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) del decreto legislativo 152 del 2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito deI circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni.